Ultimo Urlo - Inviato da: Ngiccu - Mercoledì, 30 Giugno 2010 12:24
leggete gente http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/notizie/cronaca/2010/30-giugno-2010/disastro-ambientale-tarantosotto-inchiesta-vertici-dell-ilva--1703295767977.shtml
L'attuale distretto amministrativo di S.Marzano risulta dalla fusione, come si e' visto, di due feudi confinanti quello di S. Marzano ed il feudo Rizzi che si realiz? nel XVI sec. ad opera del capitano di origine albanese Demetrio Capuzzimati. La linea divisoria e' cosi riportata da un Istrumento pubblico stipulato nell'agosto del 1817 tra la Duchessa Capece ed il Marchese Bonelli a proposito dei rispettivi diritti di esazione della decima dei frutti sui due feudi contigui: " La linea intersecale che divide il Feudo di S.Marzano da quello delli Rizzi, deve principiare dal territorio della masseria detta della Neviera e propriamente dal fondo della via vicinale dei beni del fu Raffaele Rochira. Da detta via vicinale si tira verso scirocco fino alla Cappella di Costantinopoli, si tira per la linea obliqua verso l'abitato di S.Marzano, in maniera che detta linea obliqua divide una piccola parte della possessione del beneficio Lasca e Papari, che il beneficiato don Pasquale De Maria diede a censo a Vito Bisci; quale piccola porzione verso scirocco appartiene al feudo di S.Marzano, e il resto di detta possessione verso tramontana appartiene al feudo dei Rizzi. Dopo ci? la medesima linea, che cammina verso l'abitato di S.Marzano, viene ad incontrare l'altra chiusura denominata delle Fave della Parrocchiale Chiesa di S.Marzano, in maniera che la parte di detta chiusura che rimane a scirocco appartiene al feudo di S.Marzano, e l'altra parte che rimane a tramontana appartiene al feudo delli Rizzi. Seguitandosi poi il cammino con detta linea divisoria si giunge alle Cisterne, dalla quale si passa a dividere la strada della pubblica piazza di S.Marzano e quindi si passa a dividere il Portone del palazzo Marchesale, dal quale si tira dritto all'albero di Calaprico, piantato nel territorio della masseria del Principe ossia Pappacola, chiamato pure don Carlo, e cosi' si viene ad intersecare e dividere un angolo della vigna del sig. Marchese Bonelli con alcuni alberi di ulivo, detti Colmoni di detta masseria del Principe. Dopo ci? si tira dritto a vecchi Curti della masseria. detta delli Papari, detta pure degli Bisci o Principe Vecchio, fino ad incontrare il partifeudo tra Francavilla e S.Marzano, in maniera che i fondi che rimangono dalla parte di tramontana sono decimabili al feudo dei Rizzi, e quelli che rimangono dalla parte di scirocco, sono decimabili al feudo di S.Marzano." Questa divisione, risulta chiaro oggi non è più ravvisabile, si è voluto riportare ai soli fini storici e documentali. Come è storia e ampiamente documentata, anche, l'annosa contesa giudiziaria tra l'Università o Comune di S.Marzano ed il Marchese Bonelli. La prima causa animata dal comune risale al 23 gennaio 1790 innanzi al Sacro Regio Consiglio e decisa poi dalla Commissione Feudale e giudizio innanzi al Regio Ripartitore della provincia di Lecce; ed altre cause simili istituite poi innanzi ai Commissari Ripartitori. Un giudizio presso la Corte di Appello di Trani, una innanzi alla Corte di Cassazione di Napoli ed infine altra innanzi la Corte di Cassazione di Roma. Accenniamo brevemente a tutto l'iter giudiziario, rimandando a tutta una esauriente documentazione presso la Biblioteca Comunale in fase di allestimento. Documenti: Studio Avv.G.A. Pugliese, Contesa Demaniale, Comune di S.Marzano e Marchese Bonelli; Avv. Gaetano Foshini, Avv. Donato Dante Foschini Roma, Feudo di S.Marzano, Memorie difensive per la causa tra i Marchesi Bonelli contro il Comune di S.Marzano 1899-1903. La venuta di Carlo III e del Tanucci, che miravano all'intento di reprimere la potenza baronale nelle campagne, ed accrescere l'autorità della Monarchia nella capitale, soffiando sul malcontento delle popolazioni, giunse a creare e rendere aspra la lotta fra i Comuni ed i Baroni, sicch? gli uni e gli altri ritennero legittimo il ricorso alla Magistratura, e tale lotta non si manifesto' per fortuna in sanguinosi scontri brutali, ma invece, nella legale contesa dei propri diritti, e diede vita alle tante liti che quasi tutti i Comuni del Regno Napoletano istituirono contro i Baroni innanzi al Sacro Regio Consiglio. Non ultimo fra i Comuni fu quello di S.Marzano contro il suo Feudatario. Si comprende facilmente, che per essere quello il tempo in cui i diritti delle popolazioni ebbero la loro naturale manifestazione,ed il loro legittimo svolgimento, che allora, anche, il Comune di S.Marzano dovette di necessita' spiegare non solo i diritti che gli competevano, ma ancora qualcosa di piu' che umanamente sempre si pretende nella naturale esplicazione del proprio diritto. E difatti con atto 23 gennaio 1790 si inizio' il giudizio. Il Marchese feudatario in quel periodo era Don Nicola M. Capece-Castriota. Il Comune fondandosi sui recenti Reali Dispacci del Tanucci e dell'Acton, che esibi' originalmente in giudizio, e chiedeva rivendicazioni di diritti proprii naturali contro l"autorita' del Barone, esplicandoli e precisandoli in dodici capi di imputazioni, che si possono cosi' raggruppare: Cio? i capi I, II, III, IV, V, VII, IX, XI, e XII riguardavano i diritti giurisdizionali dei Baroni, inquantocche' si riferivano: - il capo I ai diritti proibitivi che restringevano la libera scelta nell'attività agricola; - il capo II all'imposizione di donativi; - il capo III alla guardia personale del Barone; - il capo IV all'ingerenza sull'amministrazione dell'Università '; - il capo V ad angaria e agli obblighi di eseguire gratuitamente dei lavori per il Signore (parangarie); mentre i capi VII, IX, XI, e XII avevano rapporti ai diritti sulle carceri, sulla prestazione degli animali da lavoro, e sul diritto di prelazione sulle vendite; - e gli altri capi VI, VIII, e X si riferivano al diritto patrimoniale -- inquantocche' col capo VI si metteva in discussione la demanialità delle terre, che si dicevano demaniali del Comune -- col capo VII la legalità della percezione delle rendite; -- col capo X l'uso civico del pascolo. La causa non fu ritenuta affatto di poca importanza, visto che fu delegato quale Commissario il Caporuota Don Gregorio Bisogni, Giureconsulto di grande valore. Il Marchese Capece-Castriota eccep?:" Per le cose dette innanzi, che tutto il territorio e' del barone, e l'Università non ha un palmo di terra , ne' del vantato dominio o possesso l'università ci reca verun argomento;" Che l'esazione e' incontrovertibile, perch? nasce dalla natura del territorio,e, quando questa mancasse, si sosterrebbe per l'uso generale della Provincia, ed infatti viene ricordato in tutti e due gli apprezzi, cio? le due perizie di Pinto e Patierno che servirono di base alla compra del feudo quando questo fu acquistato dal feudatario. Il barone dice che il territorio e' tutto feudale; che avendolo reso abitabile con gente forestiera pot? imporre i diritti che pi? gli piacevano. Il Comune risponde dicendo: Il feudatario non pu? essere superiore al legislatore, sicch? doveva seguire le leggi del regno. Questo e' per il diritto. Riguardo al fatto non si sa se siano stati forestieri che abbiano abitato il feudo; il Comune proponeva al Sacro Regio Consiglio nella seduta del 20 giugno 1791 altri 4 capi di contestazione relativi ai diritti giurisdizionali. Essendo nel frattempo morto il feudatario di allora, con altra istanza dil 31 agosto 1792 riproponeva la causa innanzi al S.R.C. se non che giunta l'eco dei funesti effetti della rivoluzione francese, la Monarchia ad evitare che si seguisse l'esempio che veniva dalla Francia, si accosto' ai Baroni, dai quali ora pi? nulla aveva da temere avendoli attratti nella sua orbita. E così fu che dai Comuni si tentarono pacificazioni con feudatari per mezzo di transazioni; ed anche tale transazione fu tentata e conclusa fra il Comune di S.Marzano ed il Barone, transazione che venne anche confermata dal consiglio comunale in data 12 novembre 1797; e il 18 marzo 1798 il Comune avanzava domanda perch? si fosse data per esso il R,Assenso. Nei primi giorni del febbraio 1806 le armi francesi occuparono il Napoletano a nome dell'Imperatore dei Francesi, che ne fece dono al fratello Giuseppe, Luogotenente e Comandante dell'armata di Napoli, e che fu proclamato Re fin dal maggio di quell'anno, e da questo Principe, dopo emesse le due leggi fondamentali del 2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità , e l'altra del 1 settembre 1806 sulla ripartizione dei demani, con decreto 16 ottobre 1806 restitu? al S.R.C. la competenza sulle liti fra Comuni e Baroni, che nel frattempo era stata affidata alla R. Camera della Sommaria, ma essendo quelle in numero immenso, con altro decreto dell'11 novembre 1807 istitu? la Commissione Feudale, affinch?? in un termine brevissimo avesse risolto, tutte le controversie, che fossero state iniziate prima del1806. E nel 17 ottobre 1808 il Comune di S. Marzano riportò la lite innanzi alla Commissione Feudale, riproducendo tutti i capi di contestazione che erano stati introdotti innanzi al S.R.C. con l'istanza del 23 gennaio 1790 e si negò qualsiasi efficacia alla transazione pattuita, deducendo che difettava del R.Assenso. E nella sentenza emanata dalla Commissione Feudale per questa causa, in perfetta uniformità , degli articoli 1 e 2 del decreto 8 giugno 1807 ( art. 1 dei demani o terreni demaniali tutti territori aperti sui quali abbiano luogo gli usi civici; e dell'art.2 sulla ripartizione delle terre della sopradetta natura.) la sentenza dice così: " Veduto l'apprezzo del feudo di S.Marzano del di 8 luglio 1633, fatto dal Tavolario Scipione Patierno, DICHIARA di piena pertinenza ex feudale dell'ex feudatario, nello stato in cui egli e non altri ne è nell'attuale possesso i seguenti corpi e cioò - il giardino baronale, il giardino della giusta, la vigna e gli oliveti detti le Sierre, delle Giumente, delle Seschie e Fergole; DICHIARA demani feudali aperti,nello stato in cui l'ex feudatario e non altri ne è nell'attuale possesso, la Masseria detta Casa Rossa, e la Masseria detta la Pezza Gaglirda. DICHIARA competere al Comune e ai cittadini di S.Marzano i pieni e comodi diritti civili su i sopra nominati terreni demaniali aperti. Dopo il giudicato della Commissione feudale, per la valutazione dei diritti dei cittadini di S.Marzano e della demanialità dei corpi costituenti il feudo di S.Marzano si doveva eseguire l'intento dello divisione ed a fare ciò si mise all'opera il Commissario Ripartitore Acclavio, il quale dopo aver detto all'agente demaniale che la sentenza della Commissione Feudale aveva dichiarato i diritti dei cittadini sui demani ex feudali aperti, ordinò di procedere alla pratica attuazione, cioò alla divisione di ciò che nel feudo spettava ai cittadini, e da ciò che nel feudo spettava ai Baroni. Ci furono successivamente altri giudicati da parte del Commissario Ripartitore: Il primo è del 1 giugno 1812 : il Commissario, disponendo la divisione, disse che tutto il rimanente territorio era in piena proprietà del Marchese,esente da qualsiasi servitù civica, fatta eccezione dei feudi aperti. Il secondo del 19 agosto 1834: rigettò la domanda del Comune di S.Marzano, e di alcuni zelanti cittadini,tendete a far dimostrare la prova degli acquisti da parte del Marchese, effettuati a titolo burgensatico, questi presentò i titoli e disse di possedere meno territorio di quanto tali titoli designavano. Il commissario non solo rigettò l'istanza ma ordinò che il Marchese non fosse ulteriormente molestato. Il terzo in data 15 giugno 1842 relativo allo spigolaggio e fu ripetuto il contenuto dei precedenti giudicati. Il quarto del 12 maggio 1848, consiste in una deliberazione del Consiglio d'Intendenza, con cui si dice che debbono rispettarsi quei giudicati precedenti. Vi fu un'ultima sterile domanda che ripeteva l'istanza per lo spigolaggio nel 1 agosto 1850, che rimase senza seguito.dopo di che tutto rimase calmo, ne' i cittadini Sammarzanesi molestarono più il Marchese Bonelli. Era già del tutto esaurita ogni possibilità di ritorno su cose che dopo un lungo contrasto durato per oltre cinquant'anni,richiamava il ricordo di legislazioni già sepolte da tutto un secolo, in cui i movimenti politici portarono ad altra legislazione più confacente alla nuova organizzazione sociale succeduta a quella feudale; ed una corrispondenza di affetto si era stabilita tra il Marchese, divenuto il signore più ricco di censo e più generoso del paese, coi i cittadini che verso di lui si mostravano riveranti ed ossequiosi. Non una voce giunse alle orecchie del Marchese che non avesse trovato eco nel suo cuore, non un bisogno che fosse da lui conosciuto a cui non fosse giunto subito il soccorso, non mancarono lauti donativi al Comune ed alla Chiesetta del piccolo paese, e forse unica entrata di questo era la contribuzione non lieve imposta all'ex feudatario. Tutto questo duro' per oltre quarant'anni, fino a che l'avv. Francesco Occhinegro ebbe l'incarico di Segretario Comunale del Comune di S.Marzano. e, credette di poter creare una vertenza demaniale su diritti ancora dovuti alla locale popolazione, e convinse i preposti alla pubblica amministrazione, prospettando la possibilità di arricchirne il territorio con una nuova azione giudiziaria presso la Commissione Feudataria. Il Comune dette così l'incarico allo stesso Segretario, con deliberazione del 17 giugno 1897 di portare avanti studi preventivi per far riemergere quella vertenza demaniale. Si dice che abbia studiato per due anni, tutta una lunga serie di documenti peregrinando fra il capoluogo della Provincia, e l'Archivio di Stato di Napoli. Alla fine nella seduta Comunale del 18 febbraio 1898 esibì al Consiglio Comunale di S.Marzano il frutto dei suoi lavori, racchiusi in due volumi a stampa; Vol.I. Part.I- Feudo di S.Marzano- Vol II. Documenti - promettendo in seguito la parte II del I vol. riguardante il Feudo Rizzi. Nel verbale della seduta Consiliare del 18 febbraio 1898 si disse letto il volume, e non mancarono espressioni di lode per l'opera dell'Occhinegro. Il verbale così recita: Il Consiglio Comunale ad unanimità di voti celiberando--Domanda-- all'ill.mo signor Prefetto della Provincia nella qualità di Regio Commissario Ripartitore dei demani, in esecuzione della mentovata sentenza della Suprema Commissione Feudale,ed in conformità delle leggi demaniali vigenti: 1. La divisione dei seguenti corpi ex feudali esistenti nell'agro dell'antico feudo di S.Marzano, e che costituiscono il restante demanio ex feudale divisibile posseduti dal Marchese Bonelli: il giardino baronale, la vigna, gli oliveti Sierro, Giumente, Siesche e Forgole, la masseria Papacola (Principe) di tom. 290; accantonando a favore del Comune una quota corrispondente al compenso degli usi civici. 2. La reintegra del vasto demanio universale usurpato. 3. L'indennizzo dei frutti di detti demanii pel mancato esercizio da parte della polazione degli usi civici, e dei jura civitatis, a decorrere dalla data della sentenza della Commissione Feudale ad oggi. 4. La suddivisione fra cittadini del duplice demanio reintegrato. 5. La nomina dell'agente demaniale e dei periti per le relative osservazioni. Presenta a sostegno dei diritti sopra esposti la relazione del segretario Occhinegro ed una copia della Suprema Commissione Feudale - Riserba ogni provvedimento ed istanza per i demanii compresi nel feudo Rizzi che costituiscono altra parte dell'agro del Comune di S.Marzano. Previa lettura del verbale e' stato approvato e sottoscritto. Firmati: il Presidente cav. F. Rochira il consigliere anziano P.Lonoce Il segretario F. Occhinegro. Dopo che il 29 aprile 1899 il Comune procedeva alla nomina di due periti; ed il Commissario Ripartitore del tempo dava incarico a sua volta ai suoi periti di compilare i sopraluoghi e rilievi; l'ordinanza fu notificata al Marchese Raffaele Bonelli il 25 maggio, il quale non si trovava più in possesso dei beni di S.Marzano per averne fatta donazione al figlio Marchese Giuseppe in occasione del suo matrimonio. Il 12 agosto 1899 l'agente demaniale, presentò al Comune, tutti gli atti compiuti da lui e dai periti; dopo le formalità di rito, con ricorsi e controricorsi fu emessa ordinanza con cui venne fissato il giorno della discussione. Gli avvocati del Marchese eccepirono l'incompetenza del Commissario Ripartitore della Provincia e la causa fu portata avanti la Corte di Appello delle Puglie di Trani nel gennaio 1902 Fu riscritta, per la circostanza, tutta la storia giudiziaria degli anni precedenti iniziatasi circa cento anni prima. Riassumiamo per maggiore chiarezza e per avere un quadro completo di tutta la vicenda. Il Comune di S.Marzano con atto del 23 gennaio istitu? giudizio innanzi al Sacro Regio Consiglio contro il feudatario del tempo per XII capi di contestazione e rivendicazioni sul territorio feudale, ai quali poi aggiunse altri quattro capi. Nominatasi la Commissione Feudale col Regio Decreto 11 dicembre 1807, e passata a questa la giurisdizione che per i feudi aveva il S.R.C. il Comune richiamò la lite contro l'ex feudatario nel 17 ottobre 1808 presso la commissione medesima, la quale la decise con sentenza del 13 luglio 1810. In seguito fu rinviata per la esecuzione al Commissario Ripartitore Acclavio. E questi, dopo i soliti atti preliminari, emanò la sua ordinanza nel 30 settembre 1811, per la divisione dei demani, e ne ordino' le operazioni relative, sia per riguardo all'accantono in compenso degli usi civici, sia per la valutazione dei titoli per la proprietà burgense. E quando le operazioni furono compiute, anche in seguito a legale convenzione e ricognizione dei titoli burgensi presentati dal Marchese, il Commissario Ripartitore emano' altra ordinanza il 1 giugno 1812, con la quale provvide definitivamente a tutte le controversie, e dichiarò col capo 4 del dispositivo che seguita la divisione, il rimanente territorio venisse posseduto dall'ex feudatario in piena proprietà ed esente da qualsiasi uso o servitù civica. Così il Comune ebbe quanto poteva spettargli per le leggi eversive della feudalità . ( Vedasi atti precedenti ). Con istanza del 17 maggio 1830 il Comune chiese di studiare la questione demaniale, ma dopo maturo studio del Consiglio d'Intendenza, fu emessa nel 12 luglio ordinanza con cui si disse che tutte le questioni essere esaurite con regolari convenzioni e giudicati. Se non che nel 5 dicembre dello stesso anno, alcuni che si intitolarono zelanti cittadini istituirono nuovo giudizio contro il Marchese Bonelli, credendo di poter tornare a contendere sul Demanio Comunale - Il Commissario Ripartitore con ordinanza del 1 luglio 1831, ordinò la messa in causa del Sindaco - Con altra ordinanza del 20 novembre, dispose che gli attori provassero con testimoni e con perizia il loro assunto, e concesse ad essi un termine - Ma questo passò senza che essi avessero fatto cosa alcuna- E richiamata la causa dal Marchese Bonelli i cittadini ed il Sindaco di S.Marzano, non chiesero neanche una proroga - Per questo il Commissario Ripartitore con ordinanza del 19 agosto 1834, li dichirò decaduti, ed ordino' che il Marchese Bonelli non fosse ulteriormente molestato, per la causa espressa in giudizio. Per evitare qualsiasi altra questione od usurpazione, furono posti i termini divisori dei confini. E con altra istanza del 21 maggio 1841 il Sindaco di S.Marzano istituì giudizio contro il Marchese Bonelli e contro i signori Capece e De Carlo per l'uso civico dello spigolaggio, e trattatasi la causa il Commissario Ripartitore, con altra sentenza del 15 giugno 1842 ritenne essere indubitato che [ per la domanda di spigolaggio, ostavano i precedenti giudicati, i quali avendo posto termine a tutte le pretensioni e diritti del Comune,frappongono insormontabile ostacolo alla riproduzione di nuove pretese sui fondi medesimi. Che per i Bonelli il Comune ha ricevuto il compenso di tutti i diritti civici, che rappresentava nella masseria Principe e Casa rossa, e che già trovasi nel possesso di una quota di territorio della stessa, quota valutata per ducati 3952,83, e conseguentemente i rimanenti territori di essa in virtù delle leggi e giudicati che ne hanno ordinato la divisione, sono rimasti liberi ed esenti a favore di Bonelli di qualsivoglia diritto o servitù civica, o tali non sarebbero se un nuovo diritto vi si potesse esercitare. Per tali ragioni definitivamente ordina e dichiara: resta rigettata la domanda del Comune di S.Marzano prodotta il 21 maggio 1841, e conseguentemente i Signori Bonelli, Capece e de Carlo non siano ulteriormente molestati per il dovuto diritto di spigolaggio, espresso nella memoria del comune ]. Da ultimo il 4 maggio 1848 il Comune presentava altra istanza all'Intendente Commissario Ripartitore, e questi la deferì al Consiglio d'Intendenza, il quale con deliberazione del 12 maggio 1848 disse che [ le lagnanze del Comune relative ai demanii non sono ragionevoli ne' per fatto, ne' per legge. Non reggono nel primo caso, quando, essendo stati liquidati in Ducati 15000, ci fu il contentamento di ricorrere per il terzo, il quale fu ridotto a Ducati 3954,83. Se ci? si fosse praticato privatamente e ad arbitrio solo dei rappresentanti del Comune, sarebbe men male, ma essendosene formata una convenzione che venne approvata con ordinanza del Commissario del Re Sig. Acclavio del 1 giugno 1812, questa fa stato, e non si pu? pi? revocare, tanto pi? che ha fatto passaggio in cosa giudicata per non essersi prodotto richiamo al Consiglio di Stato di allora e per essere il Comune in possesso di ci?, che gli fu aggiudicato ]. Era per la verità da aspettarsi che tutto fosse finito, ma dopo 50 anni, e precisamente nel febbraio 1898, torna da capo il Comune a domandare gli usi civici sopra i fondi per i quali gli furono negati con i tanti giudicati, e la reintegra di un demanio comunale, che ad ogni modo i giudicati precedenti gli hanno sempre negato. Procedutosi agli atti preliminari, vennero dietro ordinanza del Commissario Ripartitore depositati dalle parti i documenti, e fu stabilito il giorno di udienza per la discussione della causa, cosi' per gli usi civici, come per Demanio Comunale. E dopo, a relazione dei due funzionari aggiunti, si ebbe l'ordinanza dopo circa un anno, con cui si rigettavano le eccezioni prodotte dalla difesa del marchese, che involgevano e comprendevano tutta la causa, tra la quale principalmente era quella dell'incompetenza della Commissione. Avverso questa ordinanza con cui si rigettavano tutte le eccezioni fu dai Marchesi Bonelli prodotto appello presso la Corte di Appello delle Puglie a Trani. Quivi nell'udienza del 13 gennaio 1902 fu ridiscussa tutta la causa (vedi doc.) al termine della quale furono accettate tutte le eccezioni prodotte dai legali del Bonelli dopo aver passato a rassegna tutti i molti documenti presentati. Con una sentenza molto elaborata fu dichiarato la incompetenza del Commissario Ripartitore e la competenza invece dell'autorità giudiziaria, perchè non solo era dubbia la demanialità , ma i documenti accennavano alla inesistenza di essa, ed il Commissario Ripartitore non poteva certo decidere su proprietà private. Dopo questa sentenza avversa al Comune di S.Marzano, lo stesso fece ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma per la competenza, ed alla Cassazione di Napoli per qualche altro motivo.( vedasi doc.) L' 11 luglio 1903 la Corte di Cassazione di Roma emette sentenza dopo averla ampiamente motivata e cosi' recita: In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia - La Corte di Cassazione di Roma, Sezione unite, SENTENZIA nella causa tra il Comune di S.Marzano (Prov. di Lecce) in persona del suo Sindaco Cav. Rochira Francesco del fu Giuseppeantonio, debitamente autorizzato ecc. ecc. e Bonelli Raffaele del fu Giuseppe, senatore del Regno, e Bonelli Giuseppe di Raffaele entrambi domiciliati in Napoli ecc. ecc. visto, udito ecc. ecc.. Per questi motivi La Corte, a Sezione Unite, senza attendere alle ragioni di inammessilità , RIGETTA il ricorso prodotto dal Comune di S.Marzano avverso la sentenza della Corte di Appello di Trani del 3- 13 febbraio 1902 e condanna il Comune stesso alla perdita del deposito ed alle spese verso il resistente tassate in lire 27,20, oltre il compenso di avvocato in altre lire 200, salve le ragioni di altri danni. Così deciso e pronunziato dalla prefata Corte di Cassazione di Roma a Sezione Unite in Camera di Consiglio sedente nel palazzo Altieri oggi 11 luglio 1903. Firmati-- G.B. Pagano ed altri firmatari. (Tutta la sentenza ? in copia conforme tra i documenti).